Sono moltissime le famiglie che ad oggi necessitano del cosiddetto congedo parentale. Ma cosa è il congedo parentale e perché soltanto negli ultimi tempi si è largamente diffuso?
Cosa è
È un’indennità che lo Stato concede ai genitori affinché questi possano prendersi cura dei propri figli assentandosi dal lavoro, entro specifici limiti di età: fino a 12 anni per un periodo massimo di 10 mesi, talvolta estendibili a 11 per particolari necessità.
Questo periodo può essere frazionato e non utilizzabile in un’unica soluzione. La suddivisione può essere di giorni, settimane o mesi, esiste anche una formula frazionabile a ore.
Quando viene a concludersi il periodo di maternità obbligatoria, i genitori del bambino possono usufruire del cosiddetto congedo parentale che può anche essere gestito tra entrambi i genitori secondo dovuti criteri, quali:
- La madre può esentarsi da lavoro per un periodo frazionato o anche continuativo compreso e non superiore ai 6 mesi.
- Il padre può astenersi dal lavoro per un periodo non superiore ai 7 mesi, secondo le stesse modalità della madre
- Se utilizzato da entrambi i genitori, il congedo parentale può non superare il limite di 10 mesi ma, se il padre si astiene dal lavoro per almeno tre mesi, il periodo può salire anche agli 11 mesi.
- Se vi è un genitore unico, ci si può astenere per un periodo non superiore a 10 mesi, sia questo continuativo o frazionato come nel caso della madre o del padre.
- Per quanto concernono i genitori affidatari o adottivi, questi ultimi possono usufruire del congedo entro i primi dodici anni dall’ingresso del figlio adottivo nel nucleo familiare, indipendentemente dall’età del bambino, sempre che quest’ultimo sia però minorenne (e dunque non abbia superato i 18 anni d’età).
Il congedo parentale a ore: cos’è?
Oggi esiste un’importante differenza per ciò che riguarda il congedo parentale tradizionale continuativo o frazionato. Prima, infatti, capitava che l’unità minima di congedo da poter richiedere fosse la singola giornata, da far rientrare nel congedo tradizionale frazionato, mentre oggi è subentrato anche il congedo parentale ad ore. Di cosa si tratta?
Beh, si tratta di una vera e propria rivoluzione vista l’opportunità di potersi assentare dal posto di lavoro solo per determinate ore, senza dover per forza sacrificare l’intera giornata lavorativa e senza perdere quindi troppo denaro sullo stipendio. Ciò può accadere per varie evenienze, come una recita scolastica, o una visita medica del proprio figlio o altre cure particolari che non richiedano però l’impiego dell’intera giornata lavorativa. Si tratta dunque di un’ottima mossa da mettere in atto per poter risparmiare tempo e soldi, fornendo così la possibilità di distribuire meglio nel tempo le ore da dedicare al proprio bambino senza pesare eccessivamente sullo stipendio mensile, cosa che può notevolmente variare se si richiedono giornate intere.
A questo proposito, la circolare 40 dell’INPS fornisce adeguati chiarimenti per questa novità, sottolineando che comunque la fruizione del congedo parentale ad ore è consentita per la metà dell’orario medio di lavoro giornaliero, dunque al massimo si potrà prendere mezza giornata libera e il congedo ad ore non è cumulabile con altri tipi di permessi, riposi e congedi vari.
In più, oggi si può anche richiedere la trasformazione del contratto di lavoro da full-time a part-time, con una riduzione massima del 50% sul totale delle ore di lavoro che si svolgevano in precedenza.
La retribuzione prevista per il congedo parentale
Dal 2015 sono state introdotte diverse modifiche all’interno dei decreti legislativi che hanno a che fare con il congedo parentale. Tutte queste modifiche sono diventate definitive e ad oggi portano alla luce diverse novità circa quella che è la retribuzione prevista per i genitori durante il congedo parentale. Il primo fattore da tenere in conto è il fatto che oggi è stata innalzata la soglia limite dell’età del figlio prevista per il congedo parentale con tutte le dovute modifiche, vediamo quali:
- Fino ai 6 anni, ai genitori spetta il 30% ella retribuzione giornaliera media calcolata in base alla retribuzione dell’ultimo mese precedente all’inizio del periodo di congedo.
- Dai 6 agli 8 anni, il 30% di tale retribuzione spetta solo nel momento in cui si mostri un forte disagio economico del lavoratore, altrimenti può anche non essere retribuito.
- Dagli 8 ai 12 anni, invece, non viene prevista alcuna retribuzione per il congedo parentale.
Come richiedere il congedo parentale
La prima cosa da dire è che la domanda di richiesta del congedo va fatta decisamente prima dell’inizio del periodo di congedo che vogliamo richiedere! Infatti, se verrà presentata dopo, verranno retribuiti solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda.
Per ciò che riguarda lavoratrici e lavoratori dipendenti, l’indennità viene anticipata poi dal datore di lavoro, fatta eccezione per gli operai nel settore agricolo che presentano contratti di lavoro a tempo determinato ed i lavoratori stagionali a termine, oltre a tutti coloro che lavorano nel campo dello spettacolo a tempo determinato per i quali il pagamento viene disposto direttamente dall’INPS. Esistono naturalmente diverse forme di compatibilità e non a seconda delle suddette disposizioni per specifiche categorie di lavoro, è il caso, ad esempio, del congedo parentale per la scuola, che merita senz’altro di essere approfondito in basse alla specifica situazione di chi lo richieda.
Come si fa la domanda di congedo parentale?
Dunque, per presentare la domanda tutte le lavoratrici ed i lavoratori devono necessariamente preoccuparsi di presentare la domanda di congedo parentale esclusivamente online al sito dell’INPS, con l’apposito servizio dedicato specificamente a questo compito. Tale servizio si articola in una sezione che tratta delle informazioni che descrivono le prestazioni previste per le differenti categorie di lavoratori e nel caso si tratti di un congedo parentale relativo al parto, all’adozione oppure all’affidamento. Vi è poi una sezione di manualistica dove è possibile scaricare i manuali d’uso dell’acquisizione della domanda di congedo, anche questi pensati su misura per ogni categoria lavorativa integrata. Vi è poi sia la sezione dell’acquisizione della domanda che permette di compilare ed inviare la domanda di congedo all’INPS e sia la sezione dell’annullamento delle domande, che invece fornisce l’opzione di chiedere l’annullamento della domanda inserita. Infine, abbiamo la sezione della consultazione delle domande, che consente di poter verificare le domande che noi stessi abbiamo inoltrato all’INPS.